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Questo articolo è stato revisionato da Gianluca Sposato, avvocato patrimonialista e giurista italiano, specializzato in diritto delle assicurazioni per il risarcimento del danno alla persona, diritto ereditario e diritto immobiliare. Scopri di più: sposatolaw.it/studio-legale-sposato/avv-gianluca-sposato
Per semplificare l’iter di gestione dei sinistri stradali, nel 2007, con l’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, è stato introdotto il risarcimento diretto come procedura liquidatoria per gli incidenti automobilistici.
Quando in un sinistro sono coinvolti due veicoli assicurati, invece di avviare una lunga procedura per determinare la responsabilità e ottenere il risarcimento, le compagnie assicurative coinvolte si accordano per liquidare direttamente i danni subiti dai propri assicurati. Il risarcimento diretto permette alla persona non responsabile, o responsabile solo in parte, dell’incidente di ricevere un rimborso per i danni subiti direttamente dalla propria compagnia assicurativa, che anticipa l’indennizzo per conto della compagnia della controparte. Ciò a condizione che non si sia responsabili dell’incidente e che dallo stesso non siano derivate come conseguenze lesioni fisiche che, all’esito dell’accertamento medico legale, siano superiori a 9 punti di invalidità permanente in termini di danno biologico, nel qual caso si applicherebbe la procedura di risarcimento ordinaria, di cui all’art. 148 CdA.
Vediamo insieme cos’è e come funziona il risarcimento diretto Rc auto, come richiederlo e cosa prevede la normativa. Di seguito cerchiamo di rispondere ai dubbi più frequenti sul risarcimento diretto Rc auto: quando si applica e quando no? Cosa succede se vi sono più di due veicoli o un motociclo coinvolti? E se ci sono danni al conducente? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
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Risarcimento diretto: cos’è
Il risarcimento diretto è un procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente stradale, permette a chi ha subito un danno e non ne è responsabile, o ne è responsabile solo in parte, di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore. Il risarcimento riguarda specifiche voci, ossia:
- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo
- le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità)
- gli eventuali danni alle cose trasportate che appartengono al proprietario o al conducente.
Attenzione: per poter ottenere il risarcimento diretto è necessario che la compagnia assicurativa aderisca alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che regolamenta appunto i rapporti tra le diverse imprese assicuratrici nell’ambito del risarcimento diretto. Fino al 2022 il risarcimento diretto era rivolto alle sole compagnie assicurative italiane, ma con il recente Ddl concorrenza l’applicazione della procedura è stata estesa dal 1° gennaio 2023 anche alle imprese assicurative europee che operano in Italia.
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Cosa fare in caso di sinistro
Cosa dobbiamo fare, quindi, se siamo coinvolti in un sinistro stradale? Innanzitutto è bene tenere a mente che, a prescindere dal fatto che la colpa sia nostra o meno, è obbligatorio presentare la denuncia compilando il Modulo Blu – cioè il CAI, la Constatazione Amichevole d’Incidente. La mancata presentazione della denuncia infatti, se comporta un pregiudizio alla compagnia assicurativa, dà a quest’ultima il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei nostri confronti per il danno risarcito. Se abbiamo ragione – in tutto in parte – e quindi vogliamo attivare il risarcimento, oltre alla denuncia dovremo presentare anche la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni.
La denuncia dell’incidente stradale alla propria compagnia di assicurazione deve essere fatta entro tre giorni in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 1913 del Codice Civile, e può essere fatta anche online o telefonicamente.
Risarcimento diretto Rc auto: quando si applica
La procedura di risarcimento diretto si può attivare in caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscono al risarcimento diretto. Tutte le compagnie assicurative italiane sono obbligate ad aderire al sistema, mentre se siamo assicurati con una compagnia straniera dovremo controllare la sua adesione alla procedura (si può controllare agevolmente sul sito dell’Ania). Il risarcimento diretto si può richiedere anche se nel sinistro sono stati coinvolti i passeggeri.
Come chiedere il risarcimento diretto alla compagnia
La richiesta danni per il risarcimento diretto deve essere inoltrata ai sensi dell’articolo 149 CdA. Ma come si presenta concretamente la richiesta di risarcimento diretto?
Come abbiamo detto poc’anzi, se dopo un incidente riteniamo di avere ragione in toto o in parte, dovremo compilare due moduli distinti:
1) Il Modulo Blu (o CAI). È un modulo prestampato valido a tutti gli effetti come denuncia di un sinistro e viene fornito dalla propria compagnia assicurativa nel momento in cui viene stipulata la polizza e serve a spiegare la dinamica dell’incidente. Il modulo si compone di due pagine, presenti in quattro copie.
È possibile compilare il modulo CAI (constatazione amichevole di incidente) solo nel caso di incidente stradale tra due veicoli omologati e assicurati. Il modulo CAI non può essere compilato per sinistri che coinvolgano più di due mezzi, un pedone, una bicicletta e in tutti i casi nei quali non è applicabile la normativa sull’indennizzo diretto e si applica la procedura di risarcimento ordinaria di cui all’art. 148 CdA.
A pagina uno, troveremo 15 diversi campi, da compilare per poter identificare i veicoli coinvolti e chiarire come è avvenuto il sinistro. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i campi:
- Campi 1-5. Servono a identificare, rispettivamente: data e ora in cui è avvenuto l’incidente; il luogo dell’incidente (Comune, provincia e indirizzo); eventuali feriti; ulteriori danni materiali che non riguardano i due veicoli coinvolti; eventuali testimoni (indicando le generalità e se erano presenti su uno dei due veicoli).
- Campi 6-12. Qui il modulo si sdoppia in due sezioni identiche, una per il veicolo A e l’altra per il veicolo B. Nelle sezioni 6, 7, 8 e 9 dovremo inserire: i dati relativi ai contraenti/assicurati; i dati dei veicoli (la marca, il modello, il numero di targa, lo stato di immatricolazione); i dati delle compagnie di assicurazione (la denominazione, il numero della polizza, il periodo di validità, la filiale di riferimento); i dati dei conducenti (quelli anagrafici e della patente). Nelle sezioni 10,11 e 12 invece dovremo inserire i dati che servono a identificare: la tipologia dei mezzi coinvolti nel sinistro (auto, moto o furgone) e l’indicazione per gli stessi veicoli del punto d’urto iniziale; i danni riportati dai veicoli; l’indicazione della circostanza dell’incidente (barrando una delle 17 opzioni, come ad esempio il tamponamento).
- Campo 13. Qui è possibile disegnare la dinamica dell’incidente. Lo schema deve essere completato inserendo il tracciato delle strade, le vetture stilizzate con la loro direzione di marcia e la posizione al momento dell’urto, i segnali stradali e i nomi delle vie in cui è accaduto l’evento dannoso.
- Campi 14-15. Qui il modulo si sdoppia nuovamente. I due campi riguardano rispettivamente: le osservazioni personali (che vanno a integrare le informazioni già riportate nel modulo); le firme dei conducenti del veicolo.


- il nome degli assicurati;
- i dati e le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione di entrambe compagnie;
- la descrizione di come è avvenuto il sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- il luogo dove le cose danneggiate sono disponibili per la perizia.
In caso di lesioni personali, si dovrà anche indicare l’età, il codice fiscale, il reddito del danneggiato e l’entità delle lesioni subite, e allegare l’attestazione medica che dimostra l’avvenuta guarigione e l’eventuale consulenza medica di parte.
La normativa prevede che vengano riportati anche i seguenti dati:
- Attività lavorativa del danneggiato (ai fini della valutazione dell’eventuale danno patrimoniale)
- Dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (sempre al fine della valutazione e computo dell’eventuale danno patrimoniale, con riferimento specifico alla menomazione della capacità lavorativa del danneggiato).
Ecco di seguito come si presenta il modulo di richiesta di risarcimento diretto da inviare via raccomandata A/R o a mezzo PEC all’assicurazione:
Tempistiche
Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno e il Modulo Blu è stato firmato da entrambe le parti, l’assicuratore dovrà rispondere entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose. Altrimenti, in assenza di doppia firma sul Modulo Blu, la deadline si allunga e arriva fino a 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose e fino a 90 giorni per i danni alla persona del conducente. In base a queste tempistiche, la compagnia assicurativa comunicherà un’offerta di risarcimento che, se accettata, verrà erogata entro i 15 giorni successivi.
Se la richiesta è incompleta, l’assicuratore dovrà chiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la risposta resteranno sospesi fino a quando non avremo inviato i dati mancanti.
Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia è tenuta a comunicare i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la richiesta all’altra compagnia Rc auto coinvolta, se nota.
Se non siamo d’accordo con quanto comunicato o offerto dall’assicurazione, dovremo agire esercitando l’azione legale nei confronti della compagnia. Nota bene: il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.
Quando non si può ottenere il risarcimento diretto
Non sempre è possibile richiedere il risarcimento diretto dall’assicurazione auto. Più precisamente, non è possibile attivare procedura in caso di:
- incidente accaduto all’estero;
- incidente con più di due veicoli coinvolti;
- incidente in cui è coinvolto un ciclomotore privo della nuova targa (cioè il nuovo sistema di targatura previsto dal dpr del 6 marzo 2006, n. 153);
- incidente tra auto e bicicletta, o con monopattino elettrico;
- incidente che abbia coinvolto un pedone;
- danni gravi alla persona del conducente. In questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.
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Domande frequenti
Cosa vuol dire RC con risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che, da febbraio 2007, in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili, o responsabili solo in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
Come funziona il risarcimento diretto?
Bisogna compilare due moduli: il Modulo Blu, cioè il CAI (la Constatazione Amichevole d’Incidente), e il modulo per la Richiesta di Risarcimento Danni. Una volta che la compagnia assicurativa ha ricevuto i moduli verifica la completezza delle informazioni fornite e se l’assicurato ha effettivamente diritto al risarcimento. A quel punto comunica la somma offerta come risarcimento e, se il cliente la accetta, procede al pagamento entro i 15 giorni successivi.
Quando è applicabile la procedura di risarcimento diretto in ambito Rca?
La normativa prevede l’applicazione del risarcimento diretto in caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.
Quando l’assicurazione Rca non copre i danni?
Non è possibile avvalersi della procedura di risarcimento diretto in caso di incidente accaduto all’estero, di incidente con più di due veicoli coinvolti, di incidente in cui è coinvolto un ciclomotore privo della nuova targa, e in caso di danni gravi alla persona del conducente.
Cosa cambia tra risarcimento diretto e indiretto?
Il risarcimento indiretto prevede che il danneggiato presenti richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, e si applica nei casi che non rientrano tra quelli previsti per il risarcimento diretto, cioè: tra più di due veicoli; con veicolo non a motore; con pedone o con feriti che riportano lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente; senza urto tra veicoli; con un veicolo immatricolato all’estero; con un ciclomotore non munito di targa ai sensi del D.P.R. numero 153 del 6.3.2006.